Da giorni lanciamo appelli affinché siano requisite le cliniche private che non collaborano con il Servizio Sanitario Nazionale e se necessario, gli alberghi, per trasferire in quelle strutture i malati senza gravi patologie o in via di guarigione che devono lasciare gli ospedali pubblici che sono concentrati sulla cura della fase avanzata dell’infezione da Coronavirus. Gli alberghi potrebbero inoltre ospitare una parte considerevole degli anziani ricoverati nelle RSA dove si rischia un’epidemia di massa con risultati drammatici come insegna purtroppo il caso di Mediglia con decine di decessi.

Oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha firmato un’ordinanza dove chiede agli uffici del comune di mappare tutti gli immobili del comune vuoti e di concordare l’acquisizione temporanea degli immobili che i privati hanno messo spontaneamente a disposizione: “di acquisire la disponibilità. per il tramite delle competenti Direzioni comunali, di dette strutture ed immobili dai privati cittadini, società ed associazioni, che hanno già manifestato o manifesteranno l’interesse a metterli a disposizione dell’Amministrazione comunale, mediante la sottoscrizione di contratti …..” .

E’ un passo avanti.

Ma caro Sindaco, forse poteva osare un po’ di più e chiedere al prefetto di requisire, limitatamente al tempo dell’emergenza, almeno le cliniche private e se necessari, gli alberghi per altro in gran parte vuoti. Ciò è possibile in attuazione del DL 18/2020 (art. 6 comma 7), siamo certi che, quale massima autorità sanitaria locale, Lei verrà ascoltato dal Prefetto.

Attendere la disponibilità dei singoli proprietari, in una situazione di grave emergenza sanitaria, quale quella che sta vivendo oggi la nostra città, ci sembra un po’ poco. Il sindaco, secondo la nostra legislazione, è responsabile della salute pubblica dei suoi concittadini. Il diritto alla salute viene prima di qualunque altra considerazione.

Marco Caldiroli, presidente Nazionale Medicina Democratica

Vittorio Agnoletto, resp. “Osservatorio sul Coronavirus” di Medicina Democratica

Qui sotto l’ordinanza emessa dal sindaco di Milano:

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all’adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Misure di soccorso ai cittadini che versano in condizioni di fragilità economico-sociali o privi di adeguata sistemazione alloggiativa nel periodo di quarantena. 

IL SINDACO

Visti

  • la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19  sull’intero territorio nazionale”;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”,
  • il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
  • l’ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze in data 11 marzo 2020, n. 10, 12 marzo 2020, n. 11, 13 marzo 2020, n. 12, 16 marzo 2020, n. 13 e n. 14 e 23 marzo 2020 n. 15, con le quali sono state ordinate e disposte misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la contingente situazione emergenziale. 

Richiamate, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, 

  • l’Ordinanza del 16 marzo 2020, n. 13, con la quale si è ordinato “di  assicurare, per il tramite delle competenti direzioni comunali (…) la messa a disposizione degli alloggi liberi di proprietà comunale, destinandoli al ricovero di cittadini, anche individuati e segnalati dai presidi ospedalieri, del personale medico e degli operatori sanitari che versino in condizioni di assistenza, per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio e comunque fintantoché sarà necessario garantire condizioni di tutela della propria e altrui incolumità”;
  • l’Ordinanza del 23 marzo 2020, n. 15 con la quale si è ordinato “di assicurare, per il tramite delle competenti direzioni comunali (…) l’attivazione e la gestione di interventi socio-assistenziali a favore di soggetti fragili, anche in deroga alle procedure, alle condizioni per l’accesso ai servizi e ai criteri di compartecipazione ordinariamente in uso”.

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e milanese, che richiedono l’ulteriore potenziamento di misure straordinarie ed urgenti atte a garantire il contenimento della diffusione e ridurre i rischi correlati a situazioni di assembramento e promiscuità, anche attraverso il reperimento di ulteriori strutture ed immobili che possano essere utilizzate per ospitare, anche su richiesta delle strutture sanitarie, cittadini che necessitano di assistenza o soggetti COVID positivi ormai stabilizzati, che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti, che per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali) non possono svolgere l’isolamento presso il privato domicilio;

Rilevato, altresì, che:

  • la situazione emergenziale diffusa sul territorio cittadino è, attualmente, in fase di estensione nelle strutture residenziali e di accoglienza, anche gestite dal Comune di Milano, come per esempio presso la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, che ospita durante il periodo invernale fino a 580 ospiti; 
  • ATS ha chiesto – tra le altre misure volte a ridurre il rischio di contagio – il contenimento del numero di persone presenti nelle strutture collettive, in modo da garantire una maggiore efficacia delle misure di intervento e la messa in isolamento e in quarantena di alcuni ospiti e/o dipendenti che hanno avuto “contatti stretti” con questi casi;
  • l’urgente necessità di rallentare i contagi mediante i prescritti periodi di isolamento obbligatorio delle numerose persone colpite pone il problema di reperire strutture idonee ad ospitare, in regime di isolamento, i soggetti COVID positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti e per i quali è tuttavia necessario, per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali), garantire la sorveglianza sanitaria e l’isolamento in luoghi diversi dal privato domicilio; Dato atto che:
  • allo scopo di fronteggiare il progredire dell’epidemia si sta procedendo alla mappatura ed individuazione di immobili di proprietà comunale o di società ed enti partecipati dal medesimo Comune da poter utilizzare quale luogo temporaneo di accoglienza;
  • nell’ambito di tale mappatura, è stato individuato il centro sportivo Saini, di proprietà comunale ed in gestione a Milano Sport S.p.A., quale prima struttura di accoglienza per i soggetti provenienti da strutture collettive; 
  • si rende, pertanto, necessario procedere all’individuazione di ulteriori spazi/strutture, con elevata capienza e capacità di accoglienza, al fine di ottimizzare l’impiego del personale per la gestione delle stesse nonché allo scopo di facilitare le attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine fatta salva la responsabilità di ATS Città Metropolitana per le attività afferenti alla sorveglianza sanitaria;
  • alcuni soggetti privati proprietari di immobili hanno già manifestato all’Amministrazione Comunale la disponibilità a metterli a disposizione, a titolo gratuito e per il tempo necessario al superamento dell’emergenza sanitaria, con spese di gestione e di uso del bene, necessari a garantire l’ospitalità, a carico della medesima Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di dover assicurare la messa a disposizione, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, di immobili di proprietà di privati cittadini, società e associazioni, attraverso la stipula di contratti che ne consentano l’uso, quali luoghi temporanei di accoglienza di cittadini che necessitano di assistenza o soggetti COVID positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti, che per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali) non possono svolgere l’isolamento presso il privato domicilio;

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

O R D I N A

dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell’emergenza sanitaria:

  1. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali, l’individuazione di strutture ed immobili allo scopo di garantire l’ospitalità di cittadini che necessitano di assistenza o soggetti COVID positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere o i contatti stretti dei predetti soggetti, che per vari motivi (strutturali/ logistici e/o sociali) non possono svolgere l’isolamento presso il privato domicilio
  2. di acquisire la disponibilità, per il tramite delle competenti Direzioni comunali, di dette strutture ed immobili dai privati cittadini, società ed associazioni, che hanno già manifestato o manifesteranno l’interesse a metterli a disposizione dell’Amministrazione comunale, mediante la sottoscrizione di contratti che ne consentano l’uso, per il tempo necessario al superamento dell’emergenza sanitaria e per tutta la durata della stessa, assumendo atti e provvedimenti necessari alla copertura delle correlate spese, previa acquisizione di copertura finanziaria, di concerto con la Direzione Bilancio e Partecipate, le quali spese potranno formare oggetto di richiesta di rimborso alla Protezione Civile;
  3. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali, che nell’individuazione degli spazi di cui ai precedenti punti, sia privilegiata la scelta di poche strutture con elevata capienza e capacità di accoglienza, al fine di dispiegare il contingente minimo di personale per la gestione delle stesse e di facilitare le attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Quanto sopra, fatta salva, comunque, la responsabilità di ATS Città Metropolitana per le attività afferenti alla sorveglianza sanitaria

ORDINA ALTRESI’

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

******************

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio      del             Comune         di        Milano           sul       sito      internet          istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile: 

  • ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

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